
Il Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio entra oggi, 12 agosto 2026, nella sua fase applicativa in tutti i Paesi dell'Unione Europea. La data di entrata in vigore risale all'11 febbraio 2025, è però da oggi che le sue norme diventano direttamente vincolanti in ciascuno Stato membro, senza bisogno di alcun passaggio legislativo interno di recepimento. Attenzione a un equivoco che abbiamo già avuto modo di chiarire: infatti, da oggi non scatta nessun divieto sulla plastica monouso.
Le bustine monodose di ketchup, gli involucri che tengono insieme le bottiglie nelle casse d'acqua, le vaschette per la frutta e i flaconcini da bagno degli hotel continueranno a essere venduti, il loro stop è fissato al 1 gennaio 2030. Quello che comincia oggi è semmai il conto alla rovescia per cambiare progressivamente le regole, e i modi, in cui vengono realizzati e smaltiti gli imballaggi in Europa, con lo scopo di favorire la riciclabilità e ridurne impatti e quantitativi, una sequenza di obblighi e scadenze che si allunga fino al 2040. Vediamo allora quali sono le novità immediate e quali le tappe che ci attendono nei prossimi anni.
Cosa cambia da oggi sugli imballaggi: Regolamento UE 2025/40
Cosa cambia davvero ad agosto? A cambiare a partire dalla data di oggi, sono le regole per gli imballaggi in plastica che, nel mercato europeo, vieteranno imballaggi alimentari contenenti PFAS al di sopra di specifiche soglie, parallelamente saranno potenziati i limiti sui materiali contenenti metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Il regolamento fissa tre paletti precisi oltre i quali un imballaggio alimentare non potrà più circolare nel mercato UE: ogni singolo PFAS cercato con analisi mirata non dovrà superare i 25 ppb (parti per miliardo), la somma di tutti quelli rilevati dovrà restare sotto i 250 ppb, e il totale complessivo non potrà andare oltre i 50 ppm.
Inoltre, il regolamento mette nero su bianco anche un tetto per i quattro metalli pesanti già citati, la cui concentrazione complessiva, negli imballaggi o nei singoli componenti, dovrà fermarsi a 100 mg/kg. Il senso complessivo dell'operazione è progettare imballaggi che contengano il minimo indispensabile di sostanze pericolose. E l'onere della prova ricade sulle aziende, che dovranno accompagnare i propri prodotti con documentazione tecnica e dichiarazioni di conformità.
I divieti in arrivo sul packaging nel 2030
Come dicevamo in apertura, ci sono altre scadenze che i Paesi UE devono rispettare. Ad esempio, entro il 1 gennaio 2029, i Paesi UE saranno tenuti a introdurre sistemi di deposito cauzionale per i contenitori monouso di bevande, in plastica o metallo. L'obbligo cade soltanto per gli Stati che dimostrano di raggiungere già un tasso elevato di raccolta differenziata. Mentre la data spartiacque è il 1 gennaio 2030, in cui scattano i divieti su diversi formati di imballaggio in plastica monouso.
Tra questi sono interessati gli imballaggi multipack, pellicole di plastica o anelli usati per tenere insieme le bottiglie d’acqua, imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg, imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali, quelli delle bustine monouso per condimenti, salse, panna da caffè e zucchero, imballaggi dei flaconcini monouso per cosmetici e prodotti da toeletta negli hotel, anche i sacchetti di plastica molto leggeri, quelli con uno spessore inferiore a 15 micron saranno vietati, a meno che non siano necessari per motivi igienici.
Inoltre, sempre dal 2030, le bottiglie in plastica monouso dovranno contenere almeno il 30% di materiale riciclato post-consumo e tutti gli imballaggi dovranno rientrare almeno nella classe C di riciclabilità (su una scala A, B, C) per poter restare sul mercato.
La tabella di marcia fino al 2040
Gli Stati membri dovranno intanto ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% rispetto al 2018 e raggiungere, sempre entro fine 2030, il riciclo del 70% di tutti i rifiuti di imballaggio, con soglie specifiche per materiale. Nel 2035 la stretta prosegue e alla riciclabilità si aggiunge il criterio del riciclaggio effettivo su scala, la riduzione dei rifiuti pro capite sale al 10% e i sistemi di deposito cauzionale esistenti che non hanno centrato il 90% di raccolta devono adeguarsi alle prescrizioni minime.
Dal 2038 restano sul mercato solo gli imballaggi di classe A o B e il 2040 chiude il percorso, con le percentuali di contenuto riciclato che salgono fino al 65%, la riduzione dei rifiuti pro capite arriva al 15% e gli operatori sono chiamati ad adoperarsi per traguardi di riutilizzo più ambiziosi, come il 70% degli imballaggi da trasporto.