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7 Ottobre 2022
7:30

Quali sono i principali organi dello Stato italiano e che funzioni hanno

Quali sono le istituzioni fondamentali che fanno funzionare la macchina dello Stato italiano? E come sono ripartiti in Italia i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario?

A cura di Erminio Fonzo
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Quali sono i principali organi dello Stato italiano e che funzioni hanno
organi stato italiano

Un organismo complesso come lo Stato italiano per funzionare deve articolarsi in diversi organi, ognuno dei quali ha competenze e poteri su settori specifici della cosa pubblica. Nelle democrazie, infatti, i poteri dello Stato non possono essere accentrati in un unico organo, ma devono essere separati per controllarsi a vicenda e in modo tale che uno non prevarichi gli altri.

La separazione dei poteri

La separazione dei poteri fu teorizzata per la prima volta nel ‘700, quando alcuni intellettuali misero in discussione il principio dell’assolutismo monarchico (che all’epoca vigeva in quasi tutti i Paesi). In particolare, Charles-Louis de Montesquieu sostenne che tre precisi poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, dovessero essere indipendenti l’uno dall’altro.

Charles Montesquieu
Montesquieu

Ma cosa sono questi tre poteri e da quali organi vengono esercitati? In estrema sintesi si tratta delle funzioni fondamentali che lo Stato svolge e sono divisi soprattutto tra alcuni organi fondamentali: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale.
In sintesi, il legislativo è il potere di scrivere le leggi, nonché di modificare o abrogare quelle vigenti; l’esecutivo è il potere di applicare le leggi “praticamente”, che si traduce nella gestione “quotidiana” del potere; il giudiziario è il potere di valutare il rispetto delle leggi e punire chi non le osserva.
Vediamo ora i tre poteri più nel dettaglio.

Potere legislativo: il Parlamento

L’organo chiamato a fare le leggi è il Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Per fare una nuova legge, si parte sempre da una proposta, che può essere formulata da vari soggetti: membri del Parlamento, Governo, alcuni enti pubblici o anche direttamente i cittadini (bisogna raccogliere almeno 50.000 firme). Quando viene presentata una proposta di legge, il Parlamento la discute e la valuta. Se è approvata dalla maggioranza sia dei deputati, sia dei senatori, diventa legge.

montecitorio camera parlamento

In casi eccezionali il Parlamento può delegare il potere legislativo al Governo e autorizzarlo a emanare misure che hanno valore di legge (chiamate decreti legislativi) su specifiche questioni e per un periodo limitato di tempo.
Il Parlamento, però, non ha solo il potere legislativo, ma anche altri compiti. Anzitutto ha funzioni di indirizzo, nel senso che “indirizza” l’operato del Governo verso una determinata linea politica. Le due Camere, infatti, devono “approvare” il Governo, con il voto di fiducia. Il Parlamento ha anche funzioni di controllo sul Governo, effettuate tramite le interrogazioni e le interpellanze parlamentari: senatori e deputati hanno la facoltà di chiedere spiegazioni ai membri del Governo su questioni specifiche.
Infine, Camera e Senato possono avere funzioni di inchiesta, istituendo commissioni per indagare su determinati fenomeni.

Parlamento italiano (credit quirinale.it)
Parlamento italiano (credit quirinale.it)

Potere esecutivo: il Governo

Il potere esecutivo è detenuto dal Governo, composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri (perciò è detto anche Consiglio dei Ministri). Nei fatti, il Governo è l’organo che “fa la politica” di un Paese, tra l’altro prendendo le decisioni sulle questioni urgenti, sia in politica estera, sia interna. Tuttavia è responsabile nei confronti del Parlamento, il quale, se non approva il suo operato, può sfiduciarlo e farlo dimettere.
Il Governo, come dicevamo, ha potere legislativo solo nei casi in cui gli è demandato dal Parlamento. Esso, però, può anche emanare decreti-legge, cioè misure che entro 60 giorni devono essere convertiti in legge dalle due Camere, altrimenti perdono la loro validità (sono quindi diversi dai decreti legislativi).

palazzo chigi

Come si forma un Governo? Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni ricevute dai leader dei gruppi parlamentari tramite le consultazioni; i Ministri sono proposti dal Presidente del Consiglio e approvati sempre dal Presidente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio è il capo del Governo ed è responsabile della linea politica generale. Di fatto, è il principale detentore del potere esecutivo. I Ministri sono invece responsabili delle politiche per i loro rispettivi settori. Esistono, inoltre, i cosiddetti Ministri senza portafoglio, cioè delegati del Presidente del Consiglio per determinate materie, che fanno ugualmente parte del Consiglio dei Ministri.

Governo_Draghi
Il governo Draghi

Potere giudiziario: la magistratura

Il potere giudiziario è di competenza della magistratura, che è divisa in varie branche. Anzitutto, c’è la magistratura ordinaria, che si occupa dei processi civili (concernenti i rapporti tra i privati e quelli tra i privati e gli enti pubblici in alcuni ambiti) e processi penali (i comportamenti illeciti). Esiste poi la giustizia amministrativa, composta dai Tribunali amministrativi regionali (Tar) e dal Consiglio di Stato, che si occupa degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione e di altre materie indicate dalla legge.
Altre componenti sono la magistratura contabile (Corte dei Conti), quella onoraria (giudici di pace), quella tributaria e quella militare.

magistratura italiana

Il Presidente della Repubblica

Nel nostro ordinamento, il Presidente della Repubblica non detiene nessuno dei tre poteri ed è soprattutto una figura rappresentativa e cerimoniale.
Formalmente è il capo delle forze armate, può concedere la grazia ai condannati ed è incaricato di ratificare i trattati internazionali, ma non ha quasi nessun potere politico. Al Presidente, infatti, compete di nominare il capo del Governo, ma può farlo solo se questo è approvato dalla maggioranza delle due camere. Inoltre, ha il compito di firmare le leggi presentate dal Parlamento, facendole quindi entrare in vigore, ma non può rifiutarsi di farlo: ha la facoltà di rifiutare la firma una volta, motivando per iscritto il rifiuto, ma se il Parlamento decide di ripresentargli la legge senza modificarla è tenuto a firmare.
Il Presidente è eletto per sette anni dai membri delle due camere e da alcuni rappresentanti delle Regioni in seduta comune.

Sergio Mattarella presidente della repubblica
Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella (credit: Quirinale.it)

La Corte costituzionale

Un altro importante organo dello Stato è la Corte costituzionale, che ha il compito di assicurare che le leggi emanate dal Parlamento rispettino i principi stabiliti dalla Costituzione. Il Parlamento, infatti, può legiferare solo nei limiti posti dalla carta costituzionale, a meno che non voglia modificarla (ma per farlo c’è una procedura speciale). Se una legge risulta “incostituzionale”, la Corte può abrogarla in tutto o in parte. La Corte, inoltre, è chiamata a dirimere eventuali conflitti di competenze tra le amministrazioni dello Stato e tra lo Stato e le Regioni ed è competente a giudicare le accuse mosse al Presidente della Repubblica, che non è sottoposto alla giustizia ordinaria.
La Corte è composta da 15 magistrati, dei quali 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dalla magistratura.

Il Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale
Il Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

Poteri locali e sovranazionali

Lo Stato italiano non accentra nelle sue mani tutto il potere, ma ne cede una parte “verso l’alto”, demandandolo a organismi sovranazionali come l’Unione Europea, e una “verso il basso”, trasferendolo alle Regioni e agli altri enti locali. Per esempio alcuni provvedimenti, come le leggi di bilancio, devono rispettare i parametri stabiliti dall’Unione Europea; altre materie, come la sanità, sono di competenza quasi esclusiva delle Regioni.

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