
Quando si parla di Codice della Strada, c'è una convinzione molto diffusa ma che in alcuni casi può rivelarsi errata: il pedone è il soggetto più tutelato (essendo anche il più esposto e vulnerabile) e, in caso di incidente, ha sempre ragione. Insomma, nell'immaginario collettivo potrebbe sembrare che chi cammina a piedi non abbia alcun obbligo da rispettare.
In realtà, le cose funzionano in modo diverso e il Codice della Strada è molto chiaro. Il riferimento normativo è l'articolo 190 del Codice della Strada, che regola il comportamento dei pedoni in quanto utenti della strada: la norma stabilisce prima di tutto che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti. Solo nei casi in cui questi ultimi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, allora è consentito camminare sul margine della carreggiata, ma tenendosi sul lato opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile.
Già questo primo punto chiarisce un elemento importante: camminare sulla carreggiata quando esiste un marciapiede percorribile è, a tutti gli effetti, una violazione.
Ma il punto più delicato riguarda proprio l'attraversamento e in questo caso gli obblighi per il pedone sono espressamente delineati. Più nello specifico:
- Se le strisce pedonali si trovano a meno di 100 metri, il pedone ha l'obbligo di utilizzarle raggiungendole.
- Solo nel caso in cui non esistano attraversamenti pedonali, o quando distino più di 100 metri, allora il pedone può attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare alla strada e con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. In questo caso, però, il comma 5 dell'art.190 specifica che la precedenza è dei conducenti e non del pedone. In altre parole, senza strisce pedonali la priorità spetta ai veicoli.
- In qualsiasi caso, ai pedoni è vietato attraversare in diagonale le intersezioni, attraversare le piazze e i larghi fuori dalle strisce (anche se distano più di 100 metri) e passare davanti ad autobus o tram fermi alle fermate.
Oltre ai pericoli per la propria incolumità, in caso di violazione i pedoni rischiano anche una sanzione amministrativa da € 26 a € 102.
Va però chiarito che l'obiettivo dell'articolo 190 non è in alcun modo quello di limitare le tutele a favore dei pedoni: tuttavia, pur non guidando un mezzo, chi circola a piedi è comunque un utente della strada e deve rispettare alcune regole fondamentali per proteggere sé stesso e gli altri.
Le tutele per i pedoni arrivano immediatamente nell'articolo successivo, l'art.191 del Codice della Strada, che nello specifico impone ai conducenti:
- L'obbligo di dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori;
- Nel caso di strade sprovviste di attraversamenti pedonali, l'obbligo di consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto della carreggiata in condizioni di sicurezza.
Ricapitolando, quindi, in presenza di attraversamenti pedonali la precedenza è dei pedoni (che hanno l'obbligo di utilizzarle se si trovano a meno di 100 metri); fuori dalle strisce pedonali, la precedenza è dei conducenti, che hanno comunque l'obbligo di consentire al pedone che ha già iniziato l'attraversamento di raggiungere il lato opposto della carreggiata.