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5 Agosto 2026
14:30

Guidare con le infradito non è vietato dal CdS, ma si rischia la multa se non si controlla bene l’auto

Guidare con infradito, tacchi o a piedi scalzi non è più vietato espressamente da ormai 33 anni, cioè dal 1993. Ma gli articoli 141 e 169 del Codice della Strada impongono comunque il pieno controllo del veicolo, e se la calzatura lo compromette scattano possibili multe e si rischia un risarcimento assicurativo ridotto in caso di incidente. Vediamo cosa ci dice la legge.

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Guidare con le infradito non è vietato dal CdS, ma si rischia la multa se non si controlla bene l’auto
guidare con infradito
Guidare con le infradito non è espressamente vietato dal Codice della Strada

Ogni volta che d'estate ci mettiamo alla guida, magari al ritorno dal mare o dalla piscina, ci sorge puntualmente un dubbio: si può guidare con le infradito, oppure vanno indossate obbligatoriamente delle scarpe chiuse?

La risposta breve è che no, il Codice della Strada non vieta espressamente l'uso di infradito alla guida. Per lo stesso principio, non sono vietati nemmeno i tacchi e, nonostante quello che si possa pensare, non è proibito nemmeno guidare a piedi nudi, senza alcun tipo di calzatura – non lo è più dal 1° gennaio 1993.

Quindi, è legale guidare scalzi, con le infradito, e sandali aperti sul retro, ma attenzione, perché questo non significa che il conducente non abbia alcun tipo di responsabilità: se quella calzatura non ci permette di mantenere in ogni momento il controllo dell'auto, il comportamento è potenzialmente sanzionabile, in base agli articoli 141 e 169 del Codice della Strada.

Allo stesso tempo, in caso di incidenti, le compagnie assicurative potrebbero limitare i risarcimenti.

Perché guidare con infradito, tacchi o scalzi non è (più) vietato e cosa succede se lo facciamo

Partiamo da un fatto storico: fino al 1993, guidare con infradito, sandali o calzature simili era espressamente vietato, perché si riteneva che questo tipo di scarpe non fosse adatto a garantire una guida sicura. Dal 1° gennaio 1993, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285), quel divieto è però stato abrogato: nel nuovo Codice non è stata inserita alcuna norma che vieti o limiti espressamente l'utilizzo di determinati tipi di calzature durante la guida di autoveicoli o motoveicoli.

Questo significa che chi guida con le infradito, con i tacchi o a piedi nudi non commette, di per sé, alcuna infrazione – anche se restano rischi specifici, legati alla sicurezza, oltre a possibili sanzioni discrezionali ed eventuali problemi con l'assicurazione in caso di sinistro.

Il punto è che, pur eliminando questo divieto specifico, il Codice non ha lasciato un vuoto: ha spostato il focus sul controllo del mezzo, che è responsabilità del conducente. Ed è qui che entrano in gioco gli articoli 141 e 169.

Cosa dicono gli articoli 141 e 169 del Codice della Strada e quando potrebbe scattare la sanzione

Secondo l'articolo 141, comma 2, del Codice della Strada «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

In altre parole, il conducente deve autodisciplinarsi anche nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori, così da garantire un'efficace azione di guida con i piedi per mantenere il pieno controllo del mezzo in caso di imprevisto.

A questo si aggiunge l'articolo 169 del Codice della Strada che al comma 1 impone una regola altrettanto chiara: in tutti i veicoli il conducente deve avere la «più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida».

Insomma, se un'infradito troppo larga o un tacco che si incastra nel pedale ci impediscono di frenare in tempo o di muoverci liberamente, non siamo più in regola. A quel punto, se le forze dell'ordine dovessero certificare che la guida imprudente sia stata causata anche dal tipo di calzature, allora scatterebbero le sanzioni previste da queste due norme.

La violazione dell'articolo 141 comporta una sanzione da 42 a 173 euro, a cui può aggiungersi quella prevista dall'articolo 169, che arriva fino a 344 euro.

Tra l'altro, come accennato, c'è anche un secondo livello di rischio, forse quello più concreto. Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale mentre stiamo guidando con pantofole, sandali, ciabatte, infradito o a piedi nudi, potremmo essere costretti a dover contribuire al risarcimento assicurativo, con cifre che arrivano fino a decine di migliaia di euro.

Come riportato dall'ACI, infatti, il conducente potrebbe essere accusato di imprudenza, assenza o inadeguata attenzione e valutazione della situazione. In questo caso, è possibile che nel verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute venga indicato che il tipo di calzatura utilizzata dal conducente fosse inappropriata.

E, nel momento in cui la compagnia assicurativa interviene per risarcire il danneggiato, quest'ultima potrebbe riconoscere un rimborso ridotto, se si riesce a dimostrare che la calzatura ha impedito una corretta manovra.

Insomma, il consiglio è quello di lasciare in auto un paio di scarpe di scorta, così da poterle utilizzare in caso di necessità ed evitare di incappare in possibili sanzioni o, peggio, di rischiare incidenti.

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Sara Brugnoni
Junior News Editor
Lavoro come giornalista per la sezione news di Geopop: mi occupo principalmente delle notizie di attualità e di tutto ciò che avviene sul Pianeta Terra, dalla geopolitica allo spazio, fino alla società nel suo complesso. Ho lavorato per un quotidiano economico e ho una laurea magistrale in Scienze Politiche, grazie alla quale ho capito quanto gli eventi del mondo siano profondamente connessi tra di loro.
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