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31 Ottobre 2025
12:30

Il sesso senza consenso diventa stupro in Francia: cosa cambia con la nuova legge e a che punto è l’Italia

A seguito della vicenda di Gisele Pelicot, la Francia ha modificato il proprio codice penale, definendo lo stupro come qualsiasi atto sessuale senza consenso da parte delle persone coinvolte. L'introduzione del focus sul consenso è una svolta storica, già applicata da altri paesi europei, ma non dall'Italia.

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Il sesso senza consenso diventa stupro in Francia: cosa cambia con la nuova legge e a che punto è l’Italia
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A seguito del caso di Gisele Pelicot — oggi 72 anni, sedata e stuprata dal marito e da almeno altri 51 uomini dal 2011 al 2020 — la Francia ha approvato la legge che definisce lo stupro come assenza di consenso, indipendentemente dalla presenza di violenza. Proprio lo shock della vicenda Pelicot, la risonanza internazionale del processo e l’intervento dei movimenti femministi hanno portato a un cambiamento legislativo che modifica il codice penale francese. L’articolo 222-22 che definisce il reato di violenza sessuale e ne dispone le pene, non verrà riscritto, ma integrato. Il nuovo testo, infatti, definisce come un’aggressione sessuale ogni atto non consensuale, introducendo così una svolta storica: da oggi è il consenso delle persone coinvolte ad essere determinante per distinguere un atto sessuale da una violenza.

Per quanto l’assenza di un “no” non sia in automatico un “sì” è stato necessario rendere questo concetto applicabile a livello legislativo, ponendo al centro la parte offesa, così come hanno già fatto numerosi paesi europei. In Italia, invece, il concetto di consenso non è ancora stato introdotto nell’articolo del codice penale relativo allo stupro, nonostante il nostro Paese, già nel 2013, abbia ratificato la Convenzione di Istanbul, che dispone la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne in ambito sessuale e domestico, documento in cui, all’articolo 36, è chiarito che senza consenso si parla di stupro.

I dettagli della nuova legge francese: l’introduzione del concetto di consenso

Il nuovo testo della legge francese definisce lo stupro come “qualsiasi atto sessuale non consensuale” e integra le quattro condizioni presenti fino ad oggi per definire uno stupro, ovvero “violenza, coercizione, minaccia o sorpresa”. Il consenso dev'essere “libero e informato, specifico, preventivo e revocabile” e non potrà essere semplicemente dedotto dal silenzio inteso come assenso o dalla mancanza di reazione.

Il focus, quindi, grazie alla richiesta portata avanti dalle deputate Marie-Charlotte Grain (Ecologistes) e Véronique Riotton (Renaissance) da oggi è sul consenso come fattore determinante. Il limite della legge, fino ad oggi — in Francia così come è ancora in Italia — era che escludeva dal concetto di stupro tutte le violenze che avvengono in contesti apparentemente “sicuri”, come la famiglia o la cerchia di affetti e di amici, e tutti quei casi dove non c’é n'è  violenza, né coercizione, né minaccia né sorpresa, ma spesso un abuso fisico o psicologico che impedisce, per diversi motivi, di reagire.

Il caso di Gisele Pelicot è stato determinante perché, nonostante gli abusi fossero chiaramente stupro e su questo non siano stati esposti dubbi, gli episodi non rientravano in nessuna delle quattro categorie previste. È apparso quindi evidente che il consenso è la discriminante attorno a cui si definisce l’atto dello stupro, così come accade quando la vittima si trova in uno stato di “freezing” — letteralmente, “congelamento” — e per paura o per shock non reagisce.

L'evoluzione del pensiero intorno al consenso e la situazione in Europa

Ad oggi, sono 16 gli stati membri dell’Unione Europea che hanno già introdotto nella definizione di stupro condannata dalla legge il concetto di consenso: si tratta di Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia. In particolare, la legge richiede un consenso esplicito in Spagna e Danimarca, dove “solo sì è sì”.

Nonostante queste innovazioni a livello legislativo vadano incontro a un cambiamento che tutela e difende le vittime, i dati parlano ancora di una situazione molto grave: l'indagine sulla violenza di genere condotta da Eurostat mostra livelli allarmanti sia di violenza dichiarata che di non denunciata, oltre che un dato molto alto — 1 donna su 5 — che parla di violenza in contesti domestici e familiari. Da queste tristi evidenze appare quindi ancora più impellente focalizzare l’attenzione sul consenso, indipendentemente dal contesto e dalla presenza o meno di violenza.

Cosa dice la legge in Italia: il concetto di “consenso sessuale” non esiste

In Italia, l’articolo 609 bis del codice penale definisce che:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante  abuso  di  autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione (da sei a dodici anni). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il  colpevole sostituito ad altra persona.

Il concetto di consenso non è quindi esplicitato: il nostro codice penale individua lo stupro come esercizio di forza o l’abuso, ma occorre tenere presente che, dal 2013, l’Italia ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta anche “convenzione di Istanbul”), che all’articolo 36 impone chiaramente di mettere in primo piano la volontà della persona offesa:

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

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