
È ufficialmente in vigore il nuovo decreto sugli autovelox: per la prima volta, l'Italia ha regole più precise su come i dispositivi che rilevano la velocità devono essere omologati, tarati e controllati. Dietro quello che sembra un dettaglio tecnico c'è un vuoto normativo lungo oltre trent'anni. Il Codice della Strada, fin dal 1992, chiede che ogni apparecchio sia “debitamente omologato” affinché le multe siano valide, ma la normativa non aveva ancora specificato le regole per ottenere quell'omologazione: i dispositivi sono andati avanti con semplici approvazioni ministeriali.
Un buco che negli ultimi anni ha fatto esplodere i ricorsi, complice una lunga serie di pronunce della Cassazione secondo cui approvazione e omologazione non sono affatto la stessa cosa. Complessivamente, su un totale di circa 4.000 autovelox, 850 sono stati spenti perché non conformi.
Ora il decreto del Ministero dei Trasporti – entrato in vigore il 12 luglio – prova a mettere ordine: vediamo come capire se la multa ricevuta arriva effettivamente da un autovelox omologato.
Cosa cambia con il nuovo decreto sugli autovelox
Il decreto firmato dal ministro Matteo Salvini il 9 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 12 luglio: per la prima volta stabilisce quali requisiti tecnici servono, chi rilascia l'omologazione e con quali procedure. Ogni nuovo modello di autovelox dovrà ottenerla prima di essere installato e ogni apparecchio dovrà passare una taratura iniziale e controlli periodici almeno una volta l'anno: se la certificazione scade, il dispositivo non potrà più essere usato per multare.
Cambia anche la gestione delle immagini, da proteggere con crittografia e firma digitale, con i volti delle persone a bordo oscurati nelle foto frontali. Sui circa 4.000 dispositivi censiti in Italia, circa 3.150 sono considerati già in regola, mentre 850 restano spenti finché i produttori non presenteranno la documentazione mancante.
Le novità, poi, riguardano anche la precisione di questi rilevatori nel misurare la velocità dei veicoli. In particolare, la corretta associazione della velocità al veicolo rilevato dovrà arrivare almeno al 95%, soglia che è prevista anche per l’acquisizione delle immagini e il riconoscimento delle targhe.
Durante i test di omologazione, per le velocità fino a 100 km/h il valore registrato dal dispositivo non dovrà discostarsi di oltre 3 km/h rispetto a quanto misurato dallo strumento campione. Oltre i 100 km/h, la soglia limite è fissata al 3% della velocità.
Come verificare se il dispositivo è omologato e la multa è a norma: il ricorso
A questo punto, come verificare se l'eventuale multa arriva da un rilevatore di velocità omologato? Il primo posto dove guardare è il sito del Ministero delle Infrastrutture, all'indirizzo velox.mit.gov.it/dispositivi: inserendo marca, modello o matricola riportati sul verbale si vede se l'apparecchio è censito e quali estremi di approvazione o omologazione questo possiede.
Utile anche controllare il sito del Comune competente, che dovrebbe pubblicare l'elenco degli autovelox sul territorio; se mancano informazioni, si può chiedere un accesso agli atti. Se il dispositivo non compare nell'elenco, o se la multa è stata fatta da un apparecchio solo approvato, il verbale è contestabile: il decreto, però, non è retroattivo. Il ricorso va presentato entro 60 giorni al prefetto, oppure entro 30 giorni al giudice di pace, allegando le prove raccolte.