Ogni anno, con l’arrivo della stagione autunnale, si avvicina anche il momento che coincide con la raccolta dei funghi, una tradizione che in Italia coinvolge migliaia di appassionati. A differenza di quello che molti possono pensare, la raccolta è un'attività regolata da norme precise, che stabiliscono tetti di raccolta in base a quantità, specie o varietà.
Il riferimento nazionale è la legge del 23 agosto 1993, n. 352, che fissa solo il tetto massimo nazionale a 3kg, delegando alle Regioni il compito di dettagliare limiti specifici per specie o varietà. Tra l'altro, è vietato raccogliere l’ovolo buono (Amanita caesarea) quando è ancora chiuso e, soprattutto, è vietato distruggere o danneggiare volontariamente i funghi non commestibili o velenosi: anche questi, infatti, svolgono una funzione importante nell’ecosistema. Vediamo qui di seguito, regione per regione, qual è la soglia giornaliera consentita a persona e in quali casi sono previste eccezioni.
Valle d'Aosta
La legge regionale consente un chilo al giorno per persona, soglia superabile soltanto quando un singolo esemplare pesa da solo più di un chilo, come indica il Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Piemonte
In Piemonte il limite è di tre chili complessivi, in base alla legge regionale n.24 del 2007. Eccezion fatta per chi raccoglie sul proprio terreno: proprietari, usufruttuari e coltivatori, insieme ai loro parenti e affini di primo grado, sono esonerati sia dal limite di peso sia dall'obbligo di avere il titolo per la raccolta.
Liguria
Ogni persona può raccogliere al massimo 3 kg di funghi al giorno. Per l’ovolo buono (Amanita caesarea) è previsto un sotto-limite di 1 kg all’interno di quel tetto, mentre per porcini (Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinophilus) e le altre specie non ci sono sotto-limiti: possono comporre l’intero quantitativo consentito. Fanno eccezione i chiodini (Armillaria mellea) restano fuori dal conteggio.
Lombardia
La legge regionale fissa il limite massimo di raccolta giornaliera a tre chili per persona, salvo che per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi. La regione spiega che la raccolta è gratuita, salvo nei territori in cui comunità montane o enti parco chiedono un contributo.
Trentino-Alto Adige
Trento e Bolzano, pur condividendo la stessa regione, seguono regole diverse. In Trentino ogni persona sopra i 10 anni può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno: i minori di 10 anni possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso. In Alto Adige il limite generale è di 1 kg al giorno per persona (dai 14 anni in su), con raccolta consentita solo nei giorni pari del mese, dalle 7 alle 19. Per i residenti nel Comune, la Giunta provinciale può autorizzare fino a 2 kg. Proprietari, usufruttuari e affittuari possono raccogliere sui propri fondi senza limiti quantitativi.
Veneto
Tre chili complessivi anche in Veneto, con un tetto di un chilo che la legge regionale n.23 del 1996 riserva alle specie più pregiate, tra cui porcini, ovoli, finferli, pioppini, prugnoli, spugnole e mazze di tamburo.
Friuli-Venezia Giulia
La legge regionale concede tre chili come limite giornaliero a persona, superabili con un unico esemplare o un solo cespo. Per raccogliere in tutta la regione occorre un'autorizzazione obbligatoria, più un contributo annuale di 60 euro.
Emilia-Romagna
Tre chili al giorno, di cui non più di un chilo complessivo di ovoli e prugnoli. La regione ricorda che serve un tesserino, rilasciato da comuni, unioni ed enti parco e che può avere validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale.
Toscana
Le disposizioni regionali indicano che il limite è di tre chili a persona, che diventano dieci per chi vive in un territorio montano e raccoglie nel proprio comune.
Umbria
In Umbria per la raccolta dei funghi viene indicato un massimo di tre chili al giorno, da riporre in contenitori di fibre naturali intrecciate, con il consueto divieto per l'ovolo chiuso. Per i residenti non è richiesta un'autorizzazione, mentre chi arriva da fuori regione deve procurarsela.
Marche
Nelle Marche ogni persona può raccogliere al massimo tre chilogrammi di funghi al giorno, quattro se autorizzata alla vendita. Il limite può essere superato solo nel caso di un esemplare unico o di più esemplari concresciuti e non separabili. Nessun tetto per i funghi lignicoli.
Lazio
Dal 2020 il Lazio non richiede più il tesserino di raccolta. Per poter raccogliere occorrono, però, l’attestato di frequenza di un corso di formazione micologica e la ricevuta del versamento annuale del contributo regionale. Il tetto della legge n.32 del 1998 resta a tre chili e si può raccogliere tutti i giorni della settimana.
Abruzzo
La legge regionale distingue più autorizzazioni. Quella ordinaria, di tipo A, consente tre chili al giorno, quella di tipo B, riservata ad alcune categorie agevolate, arriva a quattro, quella di tipo C, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta, non superiore ai 5 chili.
Molise
In Molise il limite massimo di raccolta al giorno è di tre chili, più un carpoforo, un fungo in aggiunta, secondo la legge regionale. La regione indica un contributo annuale di 25 euro per i residenti, da cui sono esonerati gli over 65.
Campania
Tre chili complessivi di cui non più di uno tra ovoli e prugnoli, è la regola della legge regionale del 2007. I raccoglitori professionali possono arrivare a dieci chili soltanto nelle aree montane.
Puglia
In Puglia la legge regionale concede tre chili al giorno al raccoglitore amatoriale, con un costo di 25 euro, e dieci al professionale, che ne paga 50.
Basilicata
La legge regionale indica un massimo di due chili al giorno e dieci per chi raccoglie per lavoro, di cui non più di uno di ovoli e prugnoli.
Calabria
Secondo la legge regionale la raccolta è consentita entro il limite massimo di tre chili giornalieri, che però sale a cinque per i residenti dei comuni montani e a dieci per chi ha la tessera professionale.
Sicilia
In Sicilia sono quattro chili al giorno con il tesserino amatoriale e dodici con quello professionale, in base alla legge regionale.
Sardegna
In Sardegna manca un limite regionale quindi a fare da riferimento è la soglia nazionale prevista dalla Legge 352/1993 ovvero tre chili al giorno a testa.
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