
Nelle ultime ore, mentre già si parla di voli cancellati, di aumento dei prezzi del carburante e di conseguenza dei voli aerei, è circolata molto la notizia relativa alla compagnia aerea spagnola low-cost Volotea, che ha richiesto ai passeggeri, a pochi giorni dalla partenza, un’integrazione sul biglietto già acquistato (tra i 7 e i 9 euro), a causa del caro carburante derivato dall’instabilità dei mercati energetici e dalla guerra in Medio Oriente tra USA, Israele e Iran. Un'integrazione che la compagnia dichiara nella sua “Fair travel promise”, “promessa di viaggio equo”, che sta applicando a tutte le prenotazioni effettuate dal 16 marzo, "fino a nuovo avviso". Si tratta di qualcosa di legittimo? E potrebbero farlo anche altre compagnie?
Caro carburante: supplementi e sovrapprezzi dei biglietti dei voli
Tra i supplementi e i sovrapprezzi che le compagnie aeree possono applicare, che devono sempre essere dichiarati in modo esplicito e trasparente sulle piattaforme di prenotazione, ci sono di solito quelli relativi ai bagagli (bagaglio a mano grande da riporre in cappelliera, bagaglio in stiva, bagaglio aggiuntivo, oversize o sovrappeso in fase di imbarco, il supplemento per dichiarazione di "interesse speciale" e quello di assicurazione integrativa sul bagaglio). Ci sono poi i supplementi legati ai servizi (come la scelta del posto, l’imbarco prioritario, il check-in in aeroporto) e ai diritti di prenotazione; infine, i sovrapprezzi assicurativi, come le polizze di viaggio integrative. Si tratta di servizi opzionali – rispetto invece ai diritti aeroportuali (tasse di imbarco, di sbarco, sicurezza, antincendio) e all’addizionale comunale sugli aeroporti italiani – che il passeggero può selezionare in fase di acquisto del biglietto.
Ci sono poi sovrapprezzi come il “fuel surcharge” (sovrapprezzo del carburante fisso) e il “fuel adjustment factor” (fattore di adeguamento del carburante), che viene ricalcolato periodicamente su base mercato, con cui forse abbiamo meno dimestichezza, ma a cui dovremmo cominciare a prestare più attenzione in fase di prenotazione. Il primo è una maggiorazione predeterminata e fissa che la compagnia aggiunge al prezzo del biglietto nel momento dell'acquisto. Il passeggero la vede subito nel dettaglio di costo, la paga subito e la trova quindi incorporata nel prezzo finale. È il modello che Volotea dichiara esplicitamente di non usare: "A differenza di molte compagnie aeree, non includiamo in nessun caso costi fissi per il carburante nel prezzo del biglietto."
Al contrario, la compagnia adotta un meccanismo di adeguamento del carburante dinamico, indicizzato a un parametro di mercato oggettivo e pubblico, che si applica in una finestra temporale successiva all'acquisto e che può muoversi in entrambe le direzioni: sia in aumento che in diminuzione. Si tratta di un adeguamento diffuso nel trasporto merci (marittimo e aereo cargo), dove viene chiamato anche BAF (Bunker Adjustment Factor) o YQ/YR nei sistemi tariffari IATA per il cargo. In questo caso, però, al contrario di quanto fatto normalmente, per cui i FAF vengono applicati al momento della prenotazione, in modo definitivo, il meccanismo Volotea invece applica la logica del FAF dopo che il contratto di trasporto è già stato concluso con il pagamento del biglietto.
La “fair travel promise”
Volotea in questo caso ha attivato una politica aziendale, quella della “Fair travel promise”, “promessa di viaggio equo”, applicabile “a tutte le prenotazioni effettuate dal 16 marzo fino a nuovo avviso”. In questo caso, come riportato sulla pagina delle condizioni contrattuali della compagnia, il costo del carburante non è stato inserito per intero nel prezzo iniziale del biglietto: la compagnia si è riservata un adeguamento successivo in virtù dell’evoluzione del mercato.
“In caso di eventi eccezionali che influenzano significativamente i prezzi del carburante, come l'attuale situazione in Medio Oriente,” si specifica sempre sul sito della compagnia, “potremmo applicare adeguamenti limitati e proporzionati ai prezzi dei biglietti per riflettere le variazioni dei costi del carburante.” Il prezzo del carburante viene verificato 7 giorni prima della partenza. Se è aumentato, viene previsto un adeguamento secondo una tabella sul sito. In caso di diminuzione, la compagnia si impegna invece a rimborsare la differenza.

Cosa prevede la direttiva europea e quali sono le tutele ai consumatori
È legittimo? La clausola della variabilità del prezzo è contenuta nelle condizioni generali di trasporto che l’utente al momento di finalizzare l’acquisto di un biglietto è tenuto ad accettare obbligatoriamente. A tutti noi sarà capitato tuttavia di non leggerle, prima di procedere alla fase finale di acquisto. Che cosa dice la normativa europea? Il testo di riferimento è il Regolamento (CE) 1008/2008, che disciplina la trasparenza dei prezzi nel trasporto aereo intracomunitario, e in particolare l’art. 23.
Come ci ha spiegato Mark De Laurentiis, Direttore della Direzione Tutela dei Diritti dei Passeggeri di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), l’art. 23 stabilisce l’obbligo in capo alle compagnie aeree di “rendere in modo trasparente tutte le componenti del biglietto aereo, quindi tariffe, tasse, eventuali sovrapprezzi, comprese la fuel surcharge e la tassa carburanti. Quando un passeggero acquista il biglietto aereo dovrebbe avere la possibilità di visualizzare quali sono tutte le componenti del prezzo finale del biglietto aereo, tecnicamente denominato breakdown of the price”.
Secondo questo principio di trasparenza, il prezzo finale del biglietto aereo dovrebbe essere pubblicato comprensivo di tutte le tasse, diritti aeroportuali e supplementi inevitabili e prevedibili al momento della prenotazione e prima dell’acquisto finale. Questi elementi di prezzo andrebbero forniti in modo scomposto e dettagliato, come nell’immagine qui sotto.

Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha più volte chiarito che i supplementi devono essere trasparenti e non ingannevoli, così da dare al passeggero la possibilità di accettare o meno il servizio.
Chiarito questo, prosegue De Laurentiis, quello che si stipula con le compagnie e i provider ogni volta che acquistiamo il biglietto di un volo aereo o di un treno, è sempre e comunque un contratto, anche se gli importi sono minori rispetto ad acquisti più onerosi. “La prima cosa che è necessario fare, è sempre quella sempre di leggere in modo attento tutte le clausole contrattuali. Perché quando si acquista un biglietto, pur trattandosi di un'operazione ormai abbastanza routinaria, si instaura un rapporto sinallagmatico (ndr. un nesso di reciprocità e interdipendenza) tra l'acquirente e il fornitore di servizi, in questo caso la compagnia aerea”. Insomma, nel contratto vengono riportati non solo gli obblighi di chi fornisce i servizi, ma anche di chi li acquista, ed è bene quindi leggere con attenzione.
Dobbiamo aspettarci che altre compagnia adottino la stessa policy? “È possibile,” dice De Laurentiis. “ Al di là di alcune componenti fisse, hanno infatti la facoltà nel fissare la parte di tariffe libere proposte per i singoli viaggi, è previsto dalla legislazione”, e non ci sono massimali, perché, fatte salve le garanzie del passeggero, sono tutte libere attività di natura commerciale.
Possiamo essere rimborsati?
È lecito quindi per le compagnie aeree applicare la logica del FAF a biglietto già venduto? Lo è nel momento in cui la clausola è stata inserita in modo chiaro e trasparente nel contratto di trasporto accettato al momento dell'acquisto. A seguito delle numerose segnalazioni dei passeggeri, il Codacons ha comunque annunciato un esposto all'Antitrust, per verificare l'effettiva trasparenza delle comunicazioni, e che l'adeguamento avvenga anche con una restituzione di parte del prezzo del biglietto in caso i prezzi scendano, come dichiarato nella "promessa".
C'è diritto al rimborso? Non sempre, tutto dipende dalle condizioni contrattuali. Se la compagnia ha attivato un'opzione flessibile, come fa Volotea, che la include nella sua Fair Travel Promise, il passeggero che non vuole pagare l'adeguamento può scegliere di cancellare fino a quattro ore prima il volo e ottenere un credito di viaggio. Altrimenti, con le tariffe low-cost base non rimborsabili, il passeggero che rifiuta di pagare il supplemento rischia di perdere il biglietto.
Se invece la clausola non è stata comunicata in modo trasparente o incide in modo sproporzionato sul prezzo, il passeggero può contestarla rivolgendosi all'ENAC, all'AGCM o alle associazioni dei consumatori, in base alla normativa a tutela dei consumatori (D.Lgs. 206/2005), e chiedere rimborso dell'importo pagato. Diverso è lo scenario in cui sia la compagnia a cancellare il volo: in quel caso si applica il Regolamento CE 261/2004, che garantisce al passeggero il diritto al rimborso integrale o a un volo alternativo, e in certi casi anche alla compensazione economica.