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11 Maggio 2026
12:54

Voli cancellati e caro carburante, le nuove linee guida della Commissione UE sul rimborso del biglietto

La Commissione UE ha ribadito che i supplementi carburante per i biglietti aerei già comprati non sono validi: le compagnie, quindi, non possono aumentare il prezzo dopo l'acquisto. In caso di cancellazione, i passeggeri hanno diritto al rimborso o a un volo alternativo, mentre i prezzi elevati del carburante non sono considerati una “circostanza straordinaria”.

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Voli cancellati e caro carburante, le nuove linee guida della Commissione UE sul rimborso del biglietto
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La Commissione Europea ha pubblicato nuove linee guida per il settore dei trasporti, colpito dalla crisi in Medio Oriente: la chiusura dello Stretto di Hormuz sta infatti avendo ripercussioni dirette anche sul settore aereo e, con l'avvicinarsi della stagione estiva, crescono le preoccupazioni dei consumatori per eventuali cancellazioni dei voli.

Dopo che alcune compagnie aeree hanno richiesto ai propri passeggeri un'integrazione del costo del biglietto dopo l'acquisto, la Commissione è però intervenuta per chiarire le regole (già in vigore) su supplementi carburante e diritti dei passeggeri. In particolare, l'UE ha ribadito che un aumento retroattivo del costo del biglietto aereo non è consentito.

La novità, quindi, riguarda semplicemente la questione dei supplementi carburante (peraltro già previste dal Regolamento UE 1008/2008): le compagnie aeree non possono richiedere un'integrazione a chi ha già pagato il biglietto aereo: le “clausole di flessibilità” inserite nei termini generali, quindi, sono da eliminare.

Al momento comunque, secondo la Commissione Europea non ci sono prove concrete di carenze di jet fuel (il carburante aereo), ma se il conflitto dovesse proseguire potrebbero verificarsi situazioni di scarsità, con possibili cancellazioni di voli, ritardi e prezzi più alti per i passeggeri. Nel frattempo, la guerra in Medio Oriente è entrata in una fase di stallo, con lo Stretto di Hormuz ostacolato da un doppio blocco: l'Iran ha presentato una controproposta di pace agli Stati Uniti, che hanno bocciato le richieste iraniane definendole “inaccettabili”.

Cosa dicono le linee guida UE per il supplemento carburante

Uno dei punti centrali delle linee guida riguarda l'introduzione, a posteriori, di un supplemento carburante per i biglietti aerei. Del tema si era già discusso circa un mese fa, dopo che la compagnia aerea low cost Volotea aveva richiesto ad alcuni passeggeri, a pochi giorni dalla partenza, un’integrazione sul biglietto già acquistato, a causa del caro carburante dovuto all’instabilità dei mercati energetici.

Sulla questione è intervenuta direttamente la Commissione Europea, che ha ribadito il contenuto del Regolamento n. 1008/2008 sui servizi aerei, il quale impone alle compagnie aeree di mostrare sempre il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti gli elementi di costo inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione o dell'offerta.

Questo significa che qualsiasi modifica retroattiva del prezzo è da escludersi: le compagnie aeree non possono applicare supplementi carburante dopo l'acquisto del biglietto, nemmeno se il costo del carburante è aumentato rispetto alle previsioni. Di conseguenza, le compagnie aeree non possono includere termini e condizioni che consentirebbero loro di aumentare il prezzo del biglietto successivamente all'acquisto.

Le linee guida, di fatto, non introducono nulla di nuovo, ma specificano quello che era già previsto dalle normative europee, la cui interpretazione aveva però generato dei dubbi. Le compagnie possono quindi aumentare i prezzi dei biglietti futuri, ma non possono far ricadere sui passeggeri un aumento retroattivo del carburante su biglietti già venduti.

La Commissione, tra l'altro, è molto chiara su questo punto: anche nel caso in cui le condizioni contrattuali di una compagnia includessero clausole flessibili sui supplementi, queste clausole dovrebbero comunque essere comunicate in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio del processo di prenotazione. L'accettazione di queste specifiche condizioni da parte del cliente, poi, deve avvenire su base volontaria tramite procedura “opt-in”, spuntando ad esempio una casella non pre-selezionata.

Insomma, per le compagnie non è sufficiente inserire nella sezione “termini e condizioni generali” una piccola clausola relativa alla possibilità di aumento del biglietto dovuto al caro carburante: ecco perché l'UE ha imposto a tutte le compagnie aeree che prevedono, nelle proprie condizioni contrattuali, la possibilità di applicare supplementi carburante dopo la vendita del biglietto, di modificare tali condizioni, perché non risultano conformi al Regolamento Europeo.

La questione, tuttavia, è diversa per quanto riguarda i cosiddetti “pacchetti turistici”, ovvero quelli che si acquistano nelle agenzie viaggi: in questo caso, la direttiva UE 2015/2302 sui viaggi “tutto compreso” consente agli organizzatori di aumentare il prezzo del pacchetto dopo la conclusione del contratto, ma solo se questa possibilità è espressamente prevista nel contratto e se l'aumento è una conseguenza diretta di variazioni nel costo del trasporto legate al prezzo del carburante.

In casi come questo, un aumento fino all'8% del prezzo del pacchetto non richiede il consenso del viaggiatore. Se invece l'aumento supera l'8%, il viaggiatore può scegliere se accettarlo oppure recedere dal contratto, senza pagare penali. In ogni caso, l'organizzatore deve comunicare l'aumento almeno 20 giorni prima della partenza, con una giustificazione e un calcolo dettagliato. La direttiva, poi, prevede anche la situazione opposta: se i prezzi del carburante dovessero scendere, il viaggiatore avrebbe diritto a una riduzione corrispondente del prezzo.

In quali casi c'è il diritto al rimborso secondo Bruxelles

Risolta la questione dell'aumento dei biglietti per il caro carburante, resta comunque un'altra domanda: se il nostro volo venisse cancellato per mancanza di carburante, a quali rimborsi avremmo diritto?

Le linee guida UE, in realtà, confermano quanto già detto in passato: i passeggeri aerei continuano a beneficiare delle tutele previste dal Regolamento CE n. 261/2004. In caso di cancellazione del proprio volo, quindi, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso integrale o un volo alternativo.

Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a pagare anche una compensazione economica. L'unica eccezione riguarda le cosiddette “circostanze straordinarie”: la compagnia può essere esentata da questo risarcimento aggiuntivo se dimostra che la cancellazione è stata causata da eventi eccezionali, impossibili da evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Su questo aspetto, però, la Commissione UE ribadisce una distinzione fondamentale: una carenza locale di carburante – che quindi impedisce praticamente di effettuare il volo – può essere considerata una circostanza straordinaria, e quindi può esentare una compagnia dal pagamento del risarcimento. In questo caso, quindi, i passeggeri hanno diritto solo al rimborso del biglietto (o alla riprotezione su un altro volo) e non alla compensazione economica extra.

I prezzi elevati del carburante, invece, non costituiscono una circostanza straordinaria. Questo perché il carburante rappresenta una quota significativa dei costi delle compagnie aeree ed è notoriamente soggetto a una forte volatilità dei prezzi. In questi casi, oltre al rimborso (o alla riprotezione), le compagnie aeree sono obbligate a pagare anche la compensazione economica, che va dai 250 ai 600 € a seconda della distanza del volo.

La Commissione ha infatti sottolineato come molte compagnie si proteggono da queste oscillazioni incorporando gradualmente nelle tariffe future gli eventuali aumenti. Gestire la volatilità dei prezzi, quindi, rientra nella normale attività imprenditoriale di una compagnia aerea e non può essere considerato una circostanza eccezionale.

Anche per i pacchetti turistici esistono tutele specifiche per i rimborsi: se il viaggio non è ancora iniziato, sia l'organizzatore che il viaggiatore possono annullare il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, con diritto al rimborso entro 14 giorni. L'organizzatore può proporre un voucher in alternativa, ma solo se il cliente accetta volontariamente. Se il pacchetto invece è già in corso, l'organizzatore deve garantire assistenza e proporre soluzioni alternative.

Le tutele per le compagnie aeree nelle linee guida UE

Va detto, comunque, che le linee guida dell'UE tutelano in parte anche le compagnie aeree: per evitare la chiusura di determinate rotte, la Commissione ha esentato temporaneamente le compagnie dalla regola del rifornimento di carburante del 90% (che impone alle compagnie aeree di rifornirsi all'interno dell'UE di almeno il 90% del carburante necessario per i voli).

Al tempo stesso, per evitare la perdita degli slot aeroportuali, la Commissione ha esentato le compagnie dai normali obblighi relativi agli slot di atterraggio e decollo, proprio a causa di problemi di approvvigionamento di carburante negli aeroporti. In questo periodo, quindi, le compagnie aeree non verranno penalizzate per il mancato utilizzo degli slot loro assegnati.

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Sara Brugnoni
Junior News Editor
Lavoro come giornalista per la sezione news di Geopop: mi occupo principalmente delle notizie di attualità e di tutto ciò che avviene sul Pianeta Terra, dalla geopolitica allo spazio, fino alla società nel suo complesso. Ho lavorato per un quotidiano economico e ho una laurea magistrale in Scienze Politiche, grazie alla quale ho capito quanto gli eventi del mondo siano profondamente connessi tra di loro.
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