Nel calendario delle festività italiane, alcune ricorrenze sono state cancellate nel corso degli anni, mentre altre sono nate come nuove giornate di riposo. È il caso del 4 ottobre, dedicato a San Francesco d’Assisi, che dal 2026 è diventata una nuova festività nazionale. Ma che cosa succede alle festività quando non determinano la chiusura di uffici e fabbriche? E come vengono gestite in busta paga? Per rispondere bisogna distinguere tra festività soppresse e festività non godute: le prime sono ricorrenze che hanno perso il carattere di giorno festivo e che, in molti contratti collettivi, danno diritto a permessi retribuiti, generalmente indicati in busta paga come ex festività; le seconde, invece, sono festività riconosciute dalla legge che il lavoratore non ha potuto effettivamente godere, ad esempio perché coincidenti con il giorno di riposo settimanale o perché ha prestato servizio. Due situazioni diverse, che seguono regole specifiche: nel primo caso possono maturare ore di permesso da utilizzare o monetizzare secondo il CCNL applicato; nel secondo può spettare un trattamento economico aggiuntivo o una maggiorazione per il lavoro festivo, a seconda delle circostanze. Entrambe incidono quindi sulle ore di permesso accumulate e sul trattamento economico dei lavoratori.
Quali sono le 4 festività soppresse e come funzionano i permessi retribuiti
Le festività soppresse (o ex festività) sono ricorrenze civili e religiose che in passato erano riconosciute come giorni festivi, ma che hanno perso questo status in seguito a interventi legislativi, in particolare con la Legge n. 54 del 5 marzo 1977, successivamente affiancata dalla Legge n. 937/1977. Le quattro ricorrenze religiose comunemente identificate come ex festività sono:
- 19 marzo, San Giuseppe;
- Ascensione (festività mobile);
- Corpus Domini (festività mobile);
- 29 giugno: Santi Pietro e Paolo.
Le ex festività hanno un ruolo anche nella gestione delle assenze dal lavoro e della retribuzione. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, infatti, i dipendenti possono maturare un determinato numero di ore di permesso retribuito da utilizzare nel corso dell’anno. Questi permessi permettono di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione, ma seguono regole precise: il contratto collettivo stabilisce quante ore spettano, quando possono essere richieste e che cosa succede a quelle non utilizzate entro i termini previsti.
Sul tema delle festività soppresse è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5051/2026, riportando l’attenzione sui quattro giorni legati alle ex festività. La pronuncia chiarisce che, a determinate condizioni, queste giornate possono essere considerate "ferie" retribuite. Il principio è rilevante perché la tutela del riposo annuale deve riguardare anche l’aspetto economico: il lavoratore non deve subire penalizzazioni retributive per il solo fatto di esercitare il proprio diritto al riposo.
Quante ore di permesso spettano per le ex festività? La risposta dipende dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. In molti contratti, tra cui quelli del Commercio e del Terziario, sono previste 32 ore di permesso retribuito all'anno, equivalenti a 4 giornate lavorative da 8 ore. Si tratta di permessi riconosciuti in seguito alla soppressione di alcune festività civili e religiose, avvenuta con la legge n. 54 del 1977. In altri settori, come quello metalmeccanico o del credito, il monte ore e le relative condizioni possono essere differenti.
I permessi vengono generalmente maturati nel corso dell'anno e, in molti casi, calcolati su base mensile. Se il contratto riconosce 32 ore annue, per esempio, il lavoratore matura un dodicesimo del totale per ogni mese utile. Le ore effettivamente spettanti possono variare in base al periodo di lavoro e all'orario contrattuale: nei rapporti part-time, per esempio, il monte ore può essere riproporzionato. Anche le modalità di utilizzo dipendono dal contratto applicato e dagli eventuali accordi aziendali. I permessi possono essere richiesti insieme alle ferie oppure in altri momenti dell'anno, per giornate intere o, quando previsto, anche per singole ore. Il CCNL o le disposizioni aziendali possono inoltre stabilire termini di preavviso e regole specifiche per la pianificazione delle assenze.
Cosa sono le festività non godute e quando vengono pagate in busta paga
Dopo aver visto come funzionano i permessi per le ex festività, passiamo alle festività non godute, che secondo quanto previsto dalla Legge n. 260 del 27 maggio 1949, e successive modifiche, si verificano quando una ricorrenza festiva coincide con una giornata in cui il lavoratore è già a riposo, per esempio la domenica. In questi casi, non è detto che spetti un giorno libero aggiuntivo, ma può spettare una quota retributiva aggiuntiva in busta paga (generalmente pari a 1/26 della retribuzione mensile per i lavoratori a stipendio fisso).
Il riferimento normativo è la legge n. 260 del 27 maggio 1949, che disciplina il trattamento delle festività. Se il dipendente lavora durante una giornata festiva, possono inoltre spettare delle maggiorazioni per lavoro festivo, secondo quanto previsto dal contratto collettivo. Per capire se spetta un compenso aggiuntivo e come viene calcolato, occorre quindi considerare il giorno in cui cade la festività, l'eventuale attività lavorativa svolta e le disposizioni del CCNL applicato.
Per capire se una festività non goduta è stata retribuita correttamente, il primo passo è controllare il cedolino dello stipendio. Il trattamento economico, infatti, può cambiare in base al contratto collettivo nazionale di lavoro, all'organizzazione dell'orario e alla modalità di retribuzione del dipendente. Per chi percepisce uno stipendio mensile fisso, la retribuzione delle festività che cadono in giornate lavorative è generalmente già inclusa nella paga ordinaria. Quando, invece, una ricorrenza coincide con la domenica o con il sabato, possono applicarsi regole specifiche, che determinano l'eventuale riconoscimento di importi aggiuntivi.
Ma dove trovare queste informazioni? Le voci relative alle festività possono comparire nella sezione del cedolino dedicata alle presenze e alle componenti della retribuzione, insieme alle ore lavorate e alle eventuali indennità. La loro denominazione e collocazione non sono uguali per tutte le aziende: per verificare gli importi, è quindi importante confrontare quanto riportato in busta paga con le disposizioni del proprio CCNL. In questo modo è possibile capire se il trattamento economico applicato è corretto e se spettano ulteriori somme in relazione alla festività.
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