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30 Settembre 2026
14:30

Riconoscimento facciale in tempo reale con l’AI, cosa cambia da oggi: le nuove regole per la polizia

Dal 30 settembre l'identificazione biometrica remota in tempo reale entra formalmente tra gli strumenti utilizzabili nel processo penale italiano, con limiti territoriali e temporali, autorizzazioni giudiziarie e specifiche garanzie sul trattamento dei dati.

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Riconoscimento facciale in tempo reale con l’AI, cosa cambia da oggi: le nuove regole per la polizia
Riconoscimento facciale in Italia
Immagine generata con l'AI a puro scopo illustrativo.

A partire dal 30 settembre 2026 gli inquirenti italiani possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale. L'uso di questi sistemi può essere utilizzato a patto di rispettare condizioni ben precise e, nei casi ordinari, solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione del giudice. La novità è contenuta nel decreto legislativo n. 160 del 9 settembre 2026, che adegua la normativa italiana al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act dell'Unione Europea (Regolamento Ue 2024/1689), e introduce una disciplina specifica per l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico nell'attività delle forze di polizia.

Il provvedimento introduce nel Codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, dedicato proprio all’identificazione e alla localizzazione attraverso sistemi basati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. In pratica, le telecamere installate in stazioni, aeroporti, determinate aree urbane o utilizzate durante grandi eventi potranno trasmettere immagini a un sistema capace di analizzare caratteristiche biometriche. Queste immagini potranno poi essere confrontate con una banca dati autorizzata. La novità potrà essere adoperata per la ricerca di latitanti, persone sospette che hanno compiuto reati di una certa rilevanza, nonché per il ritrovamento di persone scomparse, tra cui vittime di alcuni gravi reati, come il sequestro di persona, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani.

Chi decide quando autorizzare l’uso del nuovo strumento

L'obiettivo del provvedimento non è sorvegliare e riconoscere indistintamente tutte le persone riprese dalle telecamere. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere l'utilizzo di questa tecnologia quando si procede per reati puniti con una pena massima di almeno quattro anni. Il sistema può servire a verificare l'identità di una persona già individuata, cercare un latitante oppure localizzare una persona di cui si ha un concreto sospetto che abbia commesso un reato.

L'attivazione ordinaria richiede un provvedimento motivato del giudice per le indagini preliminari. Nel documento devono essere indicati la finalità dell'operazione, i reati per cui si procede e la persona ricercata. Il giudice stabilisce l'area geografica nella quale il sistema può essere utilizzato e la durata dell'operazione, che non può oltrepassare la soglia dei sette giorni. Eventuali proroghe possono durare anch'esse al massimo sette giorni.

Sono previste anche procedure d'urgenza, che possono essere innescate in alcuni casi particolari. Quando questo risulta necessario, il pubblico ministero può autorizzare l'operazione, ma deve trasmettere il provvedimento al giudice entro 12 ore per ottenere la convalida. Se questa non arriva, i risultati ottenuti non possono essere utilizzati. Nelle situazioni eccezionali può invece intervenire direttamente la polizia giudiziaria: deve informare il pubblico ministero entro 12 ore, mentre quest'ultimo deve chiedere la convalida al giudice entro le successive 24 ore, con una decisione che deve arrivare entro 48 ore dalla richiesta.

L'identificazione biometrica in tempo reale può essere utilizzata anche al di fuori delle indagini su reati già commessi, ma soltanto in circostanze eccezionali e per finalità di prevenzione. Tra queste rientrano il contrasto a gravi minacce alla sicurezza, come quelle legate al terrorismo, la ricerca di persone scomparse e il ritrovamento di vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.

Il decreto interviene anche sulla videosorveglianza in luoghi ed eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le immagini dei volti potranno essere associate ai dati anagrafici e, quando previsto, al posto assegnato, utilizzando le informazioni ottenute dalla scansione elettronica dei biglietti. In questa prima fase, però, non vengono elaborati dati biometrici: il riconoscimento facciale può essere attivato successivamente, dopo la commissione di un eventuale reato. Le informazioni vengono conservate per sette giorni e poi cancellate automaticamente.

Come funziona il sistema del riconoscimento tramite AI

Vediamo ora come funziona tecnicamente il sistema di riconoscimento. Per prima cosa, dopo aver ricevuto l’autorizzazione secondo l’iter che vi abbiamo descritto poc’anzi, la polizia giudiziaria individua le telecamere utilizzabili ai fini delle indagini. Dopodichè l’AI acquisisce il flusso video, lo analizza ed estrapola un’impronta facciale che, così come le impronte digitali, è unica. Il sistema può usare anche alcuni specifici dati biometrici (come l'iride) oppure caratteristiche fisiche specifiche (come l'andatura), per procedere con l’identificazione di una persona. Il sistema segnala quindi agli operatori un'eventuale corrispondenza con quanto presente nella banca dati.

A proposito di quest'ultima, specifichiamo che la banca dati utilizzata deve essere specifica e limitata. Il decreto vieta infatti di costruire archivi biometrici attraverso lo scraping dei dati, cioè la raccolta automatizzata di fotografie presenti online. Non sarà quindi possibile scaricare indiscriminatamente immagini online per creare una gigantesca banca dati da utilizzare alla bisogna.

Resta inoltre centrale il controllo umano. L'intelligenza artificiale non decide autonomamente che una persona sia effettivamente quella ricercata: semplicemente si limita a segnalare una possibile corrispondenza, ma la valutazione rimane responsabilità dei singoli agenti. Il risultato dell'identificazione viene poi inserito nel fascicolo del pubblico ministero.

I dati biometrici raccolti non possono inoltre essere utilizzati senza limiti: devono essere impiegati esclusivamente per le finalità indicate nell'autorizzazione e per il periodo stabilito. Una volta terminato il periodo previsto, devono essere cancellati.

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