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28 Aprile 2026
11:00

Grazia del Presidente della Repubblica ex art. 87 della Costituzione: cos’è, come funziona e quando viene revocata

La grazia è un atto di misericordia concesso dal Presidente della Repubblica che estingue o riduce la pena senza cancellare la condanna. È sempre più rara ed è appena stata concessa per motivi umanitari. Può essere revocata se viola condizioni o annullata per vizi originari?

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Grazia del Presidente della Repubblica ex art. 87 della Costituzione: cos’è, come funziona e quando viene revocata
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Il Palazzo del Quirinale – foto realizzata con AI

Ogni anno al Presidente della Repubblica vengono sottoposte anche centinaia di richieste di grazia, sulle quali è chiamato a decidere se concederla o meno. Questo potere è previsto dall’articolo 87 della Costituzione, al comma undicesimo, secondo cui il Presidente della Repubblica può, appunto, con decreto “concedere grazia e commutare pene”. Si tratta di un atto di clemenza individuale, che riguarda una persona specifica, condannata per un reato specifico, che viene “perdonata” con questo atto straordinario: non viene cancellata la condanna, ma viene cancellata la pena da scontare, o viene trasformata.

Negli anni ‘70 e ‘80 del Novecento ne venivano concesse anche alcune centinaia l'anno, mentre dagli anni '90 in poi il numero è diminuito: secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel corso degli anni 2000 molti Presidenti hanno concesso meno di cinque grazie per mandato. Le domande presentate ogni anno sono centinaia, la maggioranza delle quali viene respinta o rimane senza risposta. Dal suo insediamento nel secondo mandato (29 gennaio 2022), il Presidente Sergio Mattarella ha adottato 36 provvedimenti di clemenza individuale, tra cui, recentemente, quello dello scorso febbraio relativo a Nicole Minetti, a cui sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, ma sui cui sono stati in questi giorni richiesti nuovi accertamenti per dubbi relativi alla documentazione presentata, necessaria valutarne la concessione per motivi umanitari. Ma la grazia ormai concessa può essere revocata o annullata?

Cos’è la grazia presidenziale: l’art. 87 Cost e 681 cpc

La grazia è un provvedimento di clemenza individuale che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta a un condannato, oppure la commuta, cioè la trasforma, in una pena di tipo diverso e meno grave. Può riguardare sia pene detentive come la reclusione e l'ergastolo, pene pecuniarie (le multe) e, in alcuni casi, anche le pene accessorie come l'interdizione dai pubblici uffici.

È un atto di misericordia istituzionale, previsto dall’articolo 87 della Costituzione, comma 11, e disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale, che viene concesso esclusivamente su istanza: deve cioè essere richiesta dal condannato stesso, dai suoi familiari, dal suo avvocato, dal tutore o curatore, o, in alcuni casi, dal giudice che sovraintende all'esecuzione della pena. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica, e va presentata al Ministro della Giustizia.

È importante specificare che la grazia non cancella il reato, né la condanna, non è un'assoluzione retroattiva. Chi viene graziato infatti non diventa innocente: la sentenza rimane all’interno del casellario giudiziale, il reato è sempre stato commesso, ma lo Stato, attraverso il suo Capo, decide di non far scontare, o di far scontare solo in parte, la pena.

Come si ottiene: il procedimento

La domanda di grazia va presentata al Ministero della Giustizia, che la istruisce attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il tribunale di sorveglianza competente. Vengono raccolti la cartella processuale del condannato, i rapporti sul suo comportamento in carcere, i pareri della direzione dell'istituto penitenziario, il parere del pubblico ministero che ha seguito il caso e, in alcuni casi, quello della vittima o dei suoi familiari. Tradizionalmente si tiene conto di fattori come le condizioni di salute del condannato, soprattutto quando gravi o terminali, l'età, il ravvedimento dimostrato, il comportamento durante la detenzione, la lunghezza della pena già scontata e ragioni di carattere umanitario o familiare. In alcuni casi di rilievo internazionale, entrano in gioco anche considerazioni diplomatiche.

Il fascicolo istruito dal Ministero viene poi trasmesso al Quirinale, dove il Presidente valuta se concedere o meno la grazia, secondo l'art. 87 della Costituzione. Non esiste un termine massimo entro il quale deve rispondere: i tempi possono essere lunghi, e molte domande vengono semplicemente archiviate senza risposta formale. Per molto tempo si è discusso se il Presidente potesse agire in autonomia o se fosse necessaria l'approvazione anche del Ministro della Giustizia, attraverso la "controfirma ministeriale" prevista per molti atti presidenziali dall'articolo 89. La questione è rimasta aperta per anni, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, non ha affermato che la grazia è un atto sostanzialmente presidenziale, di cui il Capo dello Stato è titolare non solo formalmente. Questa sentenza arrivò il 18 maggio 2006 a seguito del conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi contro il Ministro della giustizia Roberto Castelli, che si era rifiutato di controfirmare la grazia al cittadino americano Joseph Provenzano, condannato per omicidio.

Nella sentenza di legge che l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie e serve “a temperare il rigorismo dell'applicazione pura e semplice della legge penale favorendo l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale”. Il Presidente della Repubblica non è quindi vincolato al parere eventualmente contrario del Ministro della Giustizia e può concedere la grazia anche contro la volontà del Guardasigilli, purché il Ministro provveda comunque a controfirmare il decreto, formalmente. Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.

I provvedimenti di clemenza individuale adottati dai Capi di Stato italiani fino al 31 dicembre 2025

  • Luigi Einaudi (1948–1955): 15.578
  • Giovanni Gronchi (1955–1962): 7.423
  • Antonio Segni/Cesare Merzagora (1962–1964): 926
  • Giuseppe Saragat (1964–1971): 2.925
  • Giovanni Leone (1971–1978): 7.498
  • Sandro Pertini (1978–1985): 6.095
  • Francesco Cossiga (1985–1992): 1.395
  • Oscar Luigi Scalfaro (1992–1999): 339
  • Carlo Azelio Ciampi (1999–2006): 114
  • Giorgio Napolitano I (2006–2015): 23
  • Sergio Mattarella (2015–2022): 35
  • Sergio Mattarella II (2022–oggi): 36 a dicembre 2025

Quali sono i casi in cui la grazia viene revocata o annullata

Generalmente, nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione (risolutiva) della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo). La revoca della grazia, "condizionata", è disposta dal giudice dell’esecuzione e in caso la pena condonata torna a essere eseguibile. Quindi, in linea teorica sì, è revocabile, anche se nella storia italiana è accaduto raramente.

Il precedente più famoso di revoca è quello di Graziano Mesina, il bandito sardo considerato il capo dell'Anonima sequestri. Dopo la grazia ricevuta nel 2004 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, Mesina fu condannato nel 2016 a trent'anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, e la grazia fu revocata da Sergio Mattarella.

Il principio generale è che la grazia, una volta concessa, produce effetti definitivi sull'esecuzione della pena. Tuttavia, il decreto di grazia può prevedere condizioni o obblighi a carico del graziato (per esempio, l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, di non frequentare certi ambienti, di sottoporsi a trattamento sanitario): se queste condizioni vengono violate, la grazia può essere revocata. Allo stesso modo, se dovesse emergere che la grazia è stata concessa sulla base di presupposti falsi o occultati, potrebbe aprirsi un nuovo procedimento ministeriale volto a valutare la validità del decreto originario, come sta accadendo ora con il caso Nicole Minetti, a cui la grazia sarebbe stata concessa in vista dell’adozione di un bambino malato (principale motivo umanitario su cui si basa la scelta per la clemenza) sulla cui vicenda ci sono dubbi sollevati da un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano.

A oggi, non è mai successo che una grazia venisse revocata perché la documentazione a supporto in fase istruttoria era sbagliata o in qualche modo non attinente al vero, incompleta, fuorviante. Per questo il Quirinale ha chiesto al Ministero della Giustizia di acquisire con urgenza ulteriori elementi per verificare la fondatezza di quanto emerso. Il 27 aprile 2026 è stata diffusa sul sito della Presidenza della Repubblica una lettera rivolta al Ministero della Giustizia, in cui si scrive:

«In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.»

In questo caso, più che di "revoca", si parla di un possibile "annullamento" per vizi originari dell’atto, cioè legati alla mancanza o alla falsità dei presupposti su cui si è basata la decisione.

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