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6 Agosto 2026
11:30

Lo psicologo può denunciare un paziente se confessa un reato: segreto professionale e codice deontologico

Se un paziente confessa un reato allo psicologo, può essere denunciato? Non sempre. Il segreto professionale è la regola, ma esistono eccezioni: consenso da parte del paziente, pericolo imminente, minori a rischio e altri obblighi di legge.

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Lo psicologo può denunciare un paziente se confessa un reato: segreto professionale e codice deontologico
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Immagine realizzata con AI a scopo illustrativo.

Quando entriamo nello studio di uno psicologo o di uno psicoterapeuta, sappiamo che ciò che diremo rimarrà segreto. Ed è proprio questa “promessa” implicita di riservatezza che contribuisce all’instaurarsi dell’alleanza terapeutica: sapere di poter raccontare le proprie paure, i propri pensieri più intimi, le proprie vulnerabilità e le proprie azioni senza il timore di essere giudicati o esposti.

Ma ci sono delle eccezioni? Se una persona confessa un reato, lo psicologo può denunciarla? Se una donna racconta di essere vittima di violenza ma non vuole rivolgersi alle autorità, il professionista deve rispettare la sua volontà? Cosa succede quando emergono pericoli nei confronti di minori o il rischio che qualcuno possa subire un danno grave?

La risposta è tutt’altro che semplice. Il segreto professionale rappresenta uno dei pilastri della professione psicologica, ma porta con sé delle necessarie eccezioni. Attorno a questo tema si intrecciano infatti norme del codice deontologico e disposizioni del Codice Penale, che richiedono atteggiamenti diversi a seconda dei casi. Capire quando una confidenza deve rimanere protetta dal segreto professionale e quando, invece, entrano in gioco esigenze di tutela, obblighi di legge o doveri verso l’autorità giudiziaria significa addentrarsi in una delle aree più delicate e complesse della professione.

Cos’è il segreto professionale nel codice deontologico?

Ogni psicologo iscritto all’Albo è tenuto a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, il documento che definisce i principi etici e professionali della categoria. Oltre a disciplinare i doveri dello psicologo, stabilisce a quali tutele è sottoposto il rapporto con il paziente. Il segreto professionale è una garanzia di riservatezza, senza la quale molte persone non sarebbero disposte a “mettersi a nudo”, a parlare apertamente dei propri pensieri, delle proprie sofferenze o delle proprie emozioni.

L’articolo 11 del Codice, infatti, recita:

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate […]

Questa regola generale ha alcune eccezioni. Questo vuol dire che ciò che viene raccontato in seduta non può essere divulgato a familiari, amici, colleghi, insegnanti o altre persone senza una valida giustificazione giuridica e deontologica (a questo ci arriveremo!).

Questo principio vale anche nel lavoro clinico con i minori: quando il paziente è minorenne ai genitori possono essere restituiti elementi relativi all’andamento del percorso, agli obiettivi terapeutici e agli aspetti utili alla presa in carico, ma non necessariamente il contenuto dettagliato dei colloqui.

In generale, senza uno spazio protetto e riservato, la relazione terapeutica rischierebbe di perdere efficacia.

Anche il Codice Penale tutela questo principio: l’articolo 622 punisce la violazione del segreto professionale senza giusta causa. Questo significa che la violazione ingiustificata della riservatezza, può comportare non solo conseguenze disciplinari da parte dell’Ordine Professionale, ma anche conseguenze penali.

Articolo 13: quando il terapeuta può denunciare il paziente

Se il segreto è la regola generale, l’articolo 13 del Codice Deontologico individua le eccezioni. Lo psicologo cioè può derogare all’obbligo del segreto professionale principalmente in tre casi:

  • quando ci sono situazioni di grave pericolo imminente per la vita o la salute psicofisica del paziente o di terzi;
  • quando esiste un obbligo di legge, come nei casi previsti di referto o denuncia;
  • quando c’è un consenso dimostrabile da parte del paziente.

Anche in questi casi, comunque, rimane il principio dello “stretto necessario”: lo psicologo è tenuto a comunicare esclusivamente le informazioni indispensabili allo scopo, senza rivelare più del necessario (ad esempio la storia clinica del paziente).

Qui spesso nasce la confusione. L’articolo 365 del Codice Penale disciplina il referto: si tratta di un obbligo che riguarda i professionisti sanitari che prestano assistenza in situazioni che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. La stessa norma, però, prevede una limitazione molto stringente: il referto non è dovuto se esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale. Si tratta di una tutela fondamentale del rapporto di cura.

Facciamo un esempio pratico. Se durante una seduta emerge che un minore sta subendo maltrattamenti o abusi, lo psicologo può trovarsi nella condizione di attivare il referto (la priorità diventa la tutela del minore).

Diverso sarebbe se il paziente dicesse: “In passato, ho abusato di un minore”. In questo caso, il professionista non è automaticamente obbligato a segnalarlo: la priorità è il rapporto di cura e il referto esporrebbe il paziente a un procedimento, senza i caratteri di un rischio imminente.

Ricordiamoci che il lavoro dello psicologo è perlopiù clinico ed è tenuto ad attivarsi maggiormente nei casi in cui si debba proteggere chi è in pericolo e per interrompere un danno, non per ricostruire responsabilità penali.

La denuncia è invece disciplinata dagli articoli 361 e 362 del Codice Penale e riguarda principalmente pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. In questo caso, la distinzione tra psicologo pubblico e privato diventa decisiva.

Psicologo privato e psicologo del servizio pubblico

Lo psicologo libero professionista che riceve pazienti nel proprio studio è principalmente vincolato dal segreto professionale e dagli obblighi derivanti dalla propria attività sanitaria. Il suo compito è curare, non collaborare con la giustizia.

Lo psicologo che opera all’interno di strutture pubbliche può invece, a seconda delle mansioni concretamente svolte, assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio: è il caso di professionisti che lavorano in ospedali, consultori o nelle ASL.

Questo cambia il quadro, perché se viene a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio, anche passati, può avere un obbligo di denuncia. Questo non significa che lo psicologo pubblico possa raccontare liberamente ciò che apprende dai pazienti – il segreto professionale continua a esistere – la differenza è che, in alcune circostanze, possono sovrapporsi ulteriori obblighi legati alla funzione esercitata.

Un discorso ancora diverso riguarda il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico di Parte (CTP), operanti nei tribunali. In questi casi non siamo più all’interno di una relazione terapeutica. Lo scopo dell’incontro non è la cura, ma la valutazione richiesta dall’autorità giudiziaria o dalle parti coinvolte in un procedimento. Le informazioni raccolte sono destinate a confluire in una relazione tecnica e il soggetto valutato viene informato di questa finalità. Per questo motivo le regole sulla riservatezza sono differenti rispetto a quelle che operano nel setting clinico.

In sintesi, nel privato prevale il segreto, salvo pericolo attuale; nel pubblico il segreto resta, ma si aggiungono obblighi verso lo Stato.

Dallo psicologo privato: alcuni casi concreti

“Alcuni anni fa ho commesso una rapina”. Si tratta di un evento passato; in linea generale questa confessione resta coperta dal segreto professionale.

“Spaccio sostanze stupefacenti”. Anche la confessione di un’attività illecita non comporta automaticamente una denuncia da parte dello psicologo. Il professionista non svolge una funzione investigativa e non raccoglie informazioni per conto dell’autorità giudiziaria.

“Anni fa ho ucciso una persona”. Per quanto sia gravissimo, il principio resta lo stesso. Se si tratta della narrazione di un fatto passato, il segreto professionale continua normalmente a operare.

“Sto organizzando un omicidio”. Qui la situazione cambia. Non stiamo più parlando di un fatto già avvenuto, ma di un possibile danno futuro. La presenza di un rischio concreto e attuale per l’incolumità di altre persone può rendere necessarie valutazioni ulteriori e l’attivazione di interventi di tutela.

“Sto abusando di mio figlio”. Anche in questo caso, il problema principale non è la punizione dell’autore del reato, quanto interrompere il danno attuale. Quando emergono situazioni di abuso, soprattutto di minori o persone vulnerabili, il professionista può derogare al segreto per attivare strumenti di tutela.

“Sono vittima di violenza ma non voglio denunciare”. È uno degli scenari più frequenti nella pratica clinica. Una persona può raccontare di essere vittima di maltrattamenti da parte del partner e decidere di non rivolgersi alle autorità. In questi casi il compito dello psicologo non è necessariamente quello di sostituirsi alla sua volontà. Piuttosto, può aiutare il paziente a comprendere il rischio, a conoscere gli strumenti di tutela disponibili e a costruire un percorso di protezione e autonomia (sempre che lo psicologo non valuti una situazione di rischio grave imminente. A quel punto può valutare la denuncia).

La vera regola

La presenza di un reato non elimina automaticamente il segreto professionale. Nella pratica clinica contano soprattutto tre elementi:

  • se il fatto è passato o attuale;
  • se esiste un rischio imminente;
  • se ci sono persone vulnerabili coinvolte.

Pensieri aggressivi, fantasie o impulsi raccontati in terapia non equivalgono automaticamente a un obbligo di segnalazione. Lo psicologo interviene solo quando il rischio non è più pensato, ma può tradursi in un danno reale (dire “ho pensieri suicidari” è diverso dal dire “stasera ho intenzione di suicidarmi”).

In fondo, la domanda più importante non è se uno psicologo possa mantenere un segreto. La vera domanda è quando quel segreto debba lasciare spazio alla tutela di qualcuno.

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