Per chi vive in un condominio servito da un impianto centralizzato c’è una data da segnare, ovvero il 1° gennaio 2027, che è il termine ultimo entro cui i vecchi contabilizzatori dei consumi energetici condominiali (quelli che ancora richiedono la lettura di un tecnico) devono essere trasformati in apparecchi capaci di trasmettere i dati a distanza o sostituiti con modelli che già lo fanno.
Questo secondo la misura introdotta dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in cui si legge che i dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020 devono nascere già leggibili da remoto, mentre quelli più vecchi vanno dotati di un modulo di trasmissione oppure sostituiti entro il 1° gennaio 2027.
Quali sono gli impianti interessati da adeguare: la normativa D.Lgs. 73/2020
Da questa data scatta l'obbligo di telelettura e l’adeguamento riguarda condomini ed edifici polifunzionali alimentati da teleriscaldamento, teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, compresa l’acqua calda sanitaria prodotta in modo centralizzato. Ne restano fuori gli impianti autonomi e i contatori di energia elettrica e gas delle singole utenze, che il decreto disciplina separatamente.
Lo scopo della lettura a distanza è dare a chi abita in condominio un quadro dei propri consumi mentre la stagione è in corso. Perché questo accada i dispositivi devono trasmettere i dati con regolarità, in modo che le informazioni sui consumi effettivi arrivino agli utenti almeno una volta al mese nei periodi di accensione del riscaldamento. Al tempo stesso, va garantita sicurezza informatica, riservatezza e protezione dei dati personali dei condomini, in linea con la normativa italiana ed europea.
Cosa rischia chi non fa la telelettura: le multe
Sul fronte delle sanzioni, l’articolo 16 del decreto 102/2014 prevede multe da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare a carico del proprietario. Le sanzioni, però, non sono collegate in modo esplicito all’obbligo di lettura da remoto del comma 5-bis: colpiscono, invece, chi non installa i dispositivi di contabilizzazione (comma 6) e il condominio che non ripartisce le spese in base ai consumi effettivi (commi 7 e 8). I controlli spettano alle Regioni o agli enti da esse delegati.
Quali sono i costi e come rinunciare al riscaldamento centralizzato
È pur vero che non è sempre necessario procedere con la sostituzione dell’impianto. Il comma 5-bis chiede che i sistemi esistenti siano dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto e questo lascia aperta la strada dell’adeguamento per stabilire quali possano essere aggiornati e quali vadano invece rimpiazzati con modelli di nuova generazione.
Solo per questi ultimi ha senso chiedere preventivi e, dal punto di vista del costo, la legge è piuttosto chiara. Il comma 8-quater dell’articolo 9 stabilisce che i costi delle attività di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali “possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli”. Le cifre indicative che circolano tra gli operatori collocano l’intervento intorno ai 120-190 euro per radiatore, spesa che rientra tra quelle agevolabili con il bonus ristrutturazioni, anche per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Chi vuole rinunciare al riscaldamento centralizzato può farlo attraverso una strada già consolidata dalla Corte di Cassazione, che prevede che il singolo proprietario rinunci al riscaldamento comune senza il consenso dell’assemblea condominiale, purché una perizia dimostri che non crea squilibri all'impianto né aggravi di spesa per gli altri, purché sostenga i costi per la realizzazione del proprio impianto autonomo e continui a pagare la quota di manutenzione straordinaria e conservazione della caldaia comune, di cui resta comproprietario.
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