
Le elezioni amministrative sono indette per eleggere sindaci e consigli comunali. Si tengono in periodi diversi a seconda dei comuni perché i mandati dei sindaci non scadono contemporaneamente (in passato, molti sindaci si sono dimessi o sono stati sfiduciati: di conseguenza il mandato ha avuto durata più breve e si sono tenute elezioni anticipate). Le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario, in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio, con turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno. In Trentino-Alto Adige il 17 maggio, con ballottaggio il 31, in Sardegna 7-8 giugno, con ballottaggio 21 e 22.
Il sistema elettorale delle amministrative prevede l’elezione diretta del sindaco. Nei comuni con più di 15.000 abitanti è previsto anche un secondo turno, il ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto più voti (se un candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno il ballottaggio non si tiene); nei comuni con popolazione inferiore il ballottaggio non è previsto ed è eletto il candidato che al primo turno ottiene la maggioranza relativa dei voti.
Il sindaco eletto ottiene un numero prestabilito di consiglieri comunali, scelti tra i candidati delle liste a lui collegate, in base al numero di preferenze. Alle amministrative non si elegge la giunta comunale, che è una sorta di governo dell’ente locale ed è formata da assessori nominati dal sindaco.
Cosa sono le elezioni amministrative e a cosa servono
Le elezioni amministrative sono le consultazioni elettorali per eleggere i sindaci e i consigli comunali. Sono perciò diverse dalle elezioni politiche (che eleggono i deputati e i senatori), dalle regionali (che eleggono presidente e consiglio della regione) e dalle europee (che eleggono i membri del Parlamento europeo).
Le amministrative si tengono in momenti diversi a seconda dei comuni perché le consiliature precedenti (cioè il mandato del sindaco e dei consiglieri) non hanno avuto la stessa durata: in molti casi i sindaci si sono dimessi prima della scadenza del mandato e, di conseguenza, è stato necessario indire in anticipo la successiva consultazione elettorale. Di conseguenza, le elezioni si tengono in date diverse. Tuttavia, per ragioni pratiche in genere si tengono lo stesso giorno le elezioni dei comuni nei quali la scadenza del mandato del sindaco cade nello stesso periodo.

Fino al 2014 rientravano nelle elezioni amministrative anche le provinciali, che servivano a eleggere il presidente della provincia e il consiglio provinciale. Tuttavia, dal 2014 le elezioni a suffragio universale sono state sostituite con elezioni di secondo grado: partecipano al voto solo i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni.
Come si vota: la soglia dei 15.000 abitanti
Il sistema elettorale delle amministrative è incentrato sull’elezione diretta del sindaco. I nomi dei candidati sono riportati sulla scheda.
Il sistema però cambia a seconda delle dimensioni dei comuni. In quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto che al candidato sindaco siano collegate una o più liste di candidate consiglieri; gli elettori votano per un sindaco, per una lista (non necessariamente tra quelle a lui collegate: esiste il voto disgiunto) e possono esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri (di due generi diversi). Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 dei voti), è previsto un secondo turno elettorale, il ballottaggio, tra i due candidati a sindaco che hanno ottenuto più voti (non c’è ballottaggio tra le liste). Il ballottaggio si tiene due settimane dopo il primo turno (nel caso delle elezioni del 24 e 25 maggio, si terrà nei giorni 7 e 8 giugno).
Al sindaco eletto spetta il 60% dei consiglieri (a meno che non abbia ottenuto una percentuale maggiore di voti); il restante 40% è ripartito tra i candidati sconfitti. Sono eletti i candidati consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
Nei comuni con meno di 15.000 abitanti il sistema presenta alcune differenze. Anzitutto, non è previsto il ballottaggio: vince il sindaco che ottiene più voti, anche in percentuale inferiore al 50%. Alla sua lista (o sue liste) sono attribuiti i due terzi dei seggi; i restanti vanno alle liste di opposizione. Non è previsto il voto disgiunto.
Il sistema elettorale è diverso nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia).
Che funzioni hanno gli organi eletti: sindaco e consiglieri comunali
Alle amministrative si elegge, anzitutto, il sindaco: è il “capo” dell’amministrazione comunale, è il rappresentante dei cittadini, può emanare ordinanze (anche urgenti), in alcuni casi funge da rappresentante dello Stato sul territorio, rappresenta legalmente il comune e, più in generale, ha il compito di attuare le decisioni del consiglio e di stabilire l’indirizzo politico dell’amministrazione. In sostanza, il sindaco è un po’ come un “presidente del consiglio” del territorio comunale.
Oltre al sindaco, alle amministrative si eleggono i consiglieri, che vanno a formare il consiglio comunale. Il numero di consiglieri cambia a seconda delle dimensioni dei comuni: da 10 nei comuni con meno di 3.000 abitanti, a 48 nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti (cioè Roma e Milano). Il consiglio è una sorta di “parlamento”, nel quale sono rappresentate maggioranza e opposizione, e funge da organo di indirizzo e di controllo: approva il bilancio, i piani urbanistici e tutti i documenti più importanti; controlla l’operato del sindaco e della giunta; può eventualmente sfiduciare il sindaco, facendolo decadere (il che comporta che sia nominato un commissario pro tempore e siano indette nuove elezioni).

L’organo di governo dei comuni è invece la giunta, composta dagli assessori, che non sono eletti dai cittadini ma nominati dal sindaco tra i consiglieri o anche tra persone non presenti in consiglio, per coadiuvarlo nella sua azione di governo. Il numero di assessori varia da 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti a 12 per i comuni con più di 1000.000 di abitanti. A ciascun assessore sono attribuite funzioni specifiche: all’urbanistica, alle politiche sociali, al bilancio, ecc. È un po’ quello che avviene a livello centrale per i ministri.
Le attribuzioni e le dimensioni di giunta e consiglio cambiano nelle regioni a statuto speciale.