
Il cannabidiolo, o CBD, è stato ufficialmente inserito dal Governo italiano tra le sostanze stupefacenti e per questo potrà essere venduto solo in farmacia. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato sotto l’egida del Ministro Schillaci un aggiornamento delle Tabelle dei Medicinali includendo, come si legge nel Decreto, le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella sezione B della Tabella dei Medicinali. In questo modo si equipara di fatto il CBD alle altre sostanze stupefacenti e psicotrope presenti nella tabella, limitandone quindi la vendita nelle farmacie. Vediamo cosa significa e quali sono le caratteristiche farmacologiche del CBD.
Che cos’è il CBD e differenze con il THC
Il cannabidiolo (CBD) è una delle oltre 500 molecole identificate nella pianta di Cannabis sativa. A differenza del più famigerato Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC), il CBD non ha effetti psicotropi, ossia non è in grado di modificare le funzioni psichiche e di alterarne l’equilibrio. Come abbiamo visto in un precedente articolo, il THC e il CBD condividono la stessa formula chimica: C21H30O2.
Quello che li differenzia e spiega perché solo il THC ha effetto psicotropo è la loro struttura molecolare, ossia come gli atomi sono collegati tra di loro: nel THC alcuni atomi sono disposti ad anello, mentre nel CBD sono in catena lineare, come evidenziato nell’immagine. Questa minima ma fondamentale differenza fa sì che il THC si leghi in maniera molto più forte del CBD ai recettori del sistema degli endocannabinoidi. Per quanto possa essere debole, alcuni studi hanno però dimostrato che il legame del CBD con i recettori li modifica strutturalmente e ne impedisce l’interazione con il THC, diminuendone gli effetti.

A cosa serve il CBD: quali sono gli effetti sul corpo e gli usi in ambito medico
Il CBD interagisce molto più volentieri con recettori di altri neurotrasmettitori. Si lega infatti ai recettori della serotonina presenti nel cervello, portando ad effetti ansiolitici, ma anche a particolari recettori chiamati vanilloidi (in particolare il TRPV1), coinvolti nella percezione e trasmissione del dolore. Diversi studi di laboratorio e su animali hanno anche dimostrato attività antinfiammatorie e neuroprotettive, ma non sono ancora stati in grado di capire appieno il meccanismo.
L’interesse verso il CBD è anche legato alla sua capacità di legarsi a specifici recettori presenti nel nucleo delle nostre cellule (recettori PPARs) con importanti funzioni di regolazione dell’omeostasi (equilibrio) energetica, nello sviluppo delle placche tipiche dell’Alzheimer e nell’assorbimento dell’insulina. Inoltre gestiscono le capacità proliferative delle cellule, impedendo che si riproducano incontrollatamente: hanno cioè un effetto antiproliferativo. Ecco perché il CBD, che interagisce con questi recettori come agonista (cioè li attiva) è molto studiato non solo come potenziale terapia complementare nell’Alzheimer, nel diabete e nelle patologie tumorali.
Dal 2021, in Italia è presente in commercio un farmaco anticonvulsivante a base di CBD. Il suo meccanismo anti convulsioni sembra legato sia all’interazione con i recettori TRPV1, che verrebbero desensibilizzati (inattivati temporaneamente) dal legame con il CBD, sia modulando i canali del Calcio presenti sulle membrane cellulari.
Il farmaco è approvato per il trattamento delle Sindromi di Dravet e Lennox-Gastaut, resistenti ai farmaci tradizionali. Studi clinici e revisioni sistematiche hanno confermato che il CBD riduce le crisi epilettiche di questi pazienti fino al 54%, mantenendo comunque un ottimo profilo di sicurezza e con effetti collaterali (nausea, vomito, sonnolenza) di scarsa gravità e comunque paragonabili a quelli di tantissimi altri farmaci.
Cosa comporta l’inserimento in Tabella dei Medicinali?
La Tabella dei Medicinali rientra nel “Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (per gli amici Testo Unico) del DPR 309/90 e successive modifiche. Nella Tabella dei Medicinali, sono elencati tutti i medicinali a base di queste sostanze utilizzabili a scopo terapeutico per uso umano e veterinario ed è suddivisa in cinque sezioni, in cui i medicinali sono distribuiti in base al decrescente potenziale d’abuso.
Per fare un esempio: la morfina per via endovenosa ha un alto potenziale d’abuso e si trova nella sezione A, mentre le formulazioni per uso orale di codeina o di benzodiazepine sono elencate nella sezione E, a più basso rischio (ma comunque non nullo). Più si scende nelle tabelle, meno stringenti sono anche il regime di dispensazione (sempre e comunque dietro presentazione di ricetta medica) e gli adempimenti burocratici degli addetti al settore (medici, veterinari e farmacisti).

I preparati a base di Cannabis sativa sono già presenti nella sezione B della Tabella, con la dicitura “medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)” in riferimento a preparati ad alte concentrazioni di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.
Nessuna menzione per il CBD neanche nella legge 242/2016, che identificava un tetto massimo di THC (inferiore allo 0.6%) per la commercializzazione della cosiddetta cannabis light. Quindi fino a poco tempo fa, il CBD non era minimamente contemplato dalla legge, anche a seguito di una dichiarazione OMS secondo cui il CBD in quanto molecola pura sembra non avere potenziale d’abuso o causare danni e non deve essere considerato una sostanza da sottoporre a controllo.
Invece, l’introduzione in sezione B prevede che le preparazioni contenenti qualsiasi concentrazione di CBD per uso orale potranno essere vendute solo in farmacia e con ricetta medica non ripetibile.